Art. 5.
(Accordo di programma).

      1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni, le province e i comuni interessati stipulano, d'intesa con la fondazione di cui all'articolo 3, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.